Modello 231 e Società di Calcio

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Al fine di perseguire l’obiettivo di una corretta governance e di prevenire la commissione di reati, al momento dell’iscrizione ai rispettivi campionati di calcio le società professionistiche (Serie A, Serie B e Serie C) devono aver adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n.231/01. Avvocaticalcio è a disposizione dei Club al fine di offrire i più idonei servizi di consulenza legale in materia c.d. 231.

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e l’Ordinamento Statale.
Il Legislatore, come noto, con il Decreto Legislativo n. 231 del 2001 ha introdotto nel nostro Ordinamento la responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato.
La disciplina è rivolta a tutti gli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
Tale regime di responsabilità, pur formalmente qualificata come amministrativa, è assimilabile, dal punto di vista sostanziale e procedimentale, ad una responsabilità penale.
Il Legislatore, infatti, ha varato un sistema punitivo del tutto peculiare nel quale la realizzazione dell’illecito amministrativo dipende a sua volta dalla realizzazione di un reato c.d. “presupposto”, tassativamente individuato dal Decreto, da parte di un soggetto capace di impegnare la responsabilità dell’ente ai sensi dell’art. 5 del medesimo Decreto.
La normativa in sostanza prevede un elenco di reati che, laddove compiuti nell’interesse o a vantaggio della società, comportano l’assunzione della responsabilità di quest’ultima.
Il giudice penale competente a giudicare la persona fisica quale autore del fatto di reato è altresì chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità amministrativa dell’ente e ad applicare la sanzione conseguente all’esito del medesimo processo penale.
La responsabilità dell’ente si aggiunge, pertanto, a quella dell’autore del reato da cui l’illecito amministrativo dipende, pur mantenendo una propria autonomia rispetto al fatto di reato, con la conseguenza che l’ente può essere dichiarato responsabile anche se la persona fisica che ha commesso il reato non è imputabile ovvero non è stata individuata.

La normativa Federale F.I.G.C.
La disciplina in commento, nata per una applicazione in seno all’Ordinamento statuale, ha progressivamente trovato recepimento in ordinamenti paralleli quale l’ordinamento sportivo e nello specifico l’ordinamento interno delle singole federazioni.
Particolare attenzione alla materia è stata rivolta dall’ordinamento della Federazione Italia Giuoco Calcio.
La FIGC, difatti, negli ultimi anni ha avviato un processo di implementazione del proprio corpus normativo interno, recependo in seno all’ordinamento federale la disciplina statale relativa alla responsabilità amministrativa degli enti di cui al D. Lgs. n. 231/01.
Nello specifico, a far data dal 22.01.2007, l’Assemblea Straordinaria FIGC, ha deliberato importanti modifiche dello Statuto federale, tra le quali prevedendo all’art. 7 comma 5: “Il Consiglio federale, sentite le Leghe interessate, emana le norme necessarie e vigila affinché le società che partecipano a campionati nazionali adottino modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto. I predetti modelli, tenuto conto della dimensione della società e del livello agonistico in cui si colloca, devono prevedere: a) misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività sportiva nel rispetto della legge e dell’ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio; b) l’adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico‐sportivo, nonché di adeguati meccanismi di controllo; c) l’adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello; d) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.
Anche il Codice di Giustizia FIGC è stato modificato con l’inserimento all’art. 13 di una specifica esimente per comportamenti tenuti dai propri sostenitori in base alla quale “La società non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione dell’articolo 12 se ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze: a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo; […]“.

Società di calcio e la normativa delle Leghe professionistiche
Un ruolo centrale nella direzione di implementazione normativa in commento è stato attribuito alle Leghe.
Lega di Serie A e di Serie B hanno, per prime, disposto l’obbligatorietà, ai fini dell’iscrizione ai campionati, dell’adozione di un Modello di Organizzazione e Gestione da parte delle società loro associate. L’assemblea della Lega di Serie A, nello specifico, ha deliberato l’obbligatorietà a far data dalla stagione sportiva 2013/2014.
È più recente la novella normativa approvata dalla “Lega Pro” che, a far data dalla stagione 2017/2018, con il proprio Codice di Autoregolamentazione, all’art. 12 rubricato “Adozione modello organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001” statuisce: “al fine di perseguire l’obiettivo di una corretta governance e di prevenire la commissione di reati, al momento dell’iscrizione al campionato di Serie C, le società dovranno aver adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n.231/01 aggiornato alla normativa tempo per tempo vigente”.
Pertanto, anche la terza serie professionistica di calcio, conformandosi alla Lega di A e Lega di B, impone ai Club che si iscrivono al campionato di dotarsi di un idoneo Modello di organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001.

Le affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti che partecipano ai campionati nazionali
Il citato art. 7 co. 5 dello Statuto FIGC fa espresso riferimento, tra le società destinatarie della norma, alle società partecipanti ai campionati nazionali. La norma, dunque, non è indirizzata esclusivamente al calcio professionistico. Difatti, la Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.), vede tra le proprie affiliate le società partecipanti ai campionati nazionali di Serie D maschile, così come, ferma l’autonomia organizzativa riconosciuta dallo Statuto Federale ai rispettivi Dipartimenti e Divisioni, ai campionati di Serie A e B di calcio femminile, Serie A, A2, B calcio a 5 maschile, Elite e Serie A calcio a 5 femminile, nonché la Serie A di Beach Soccer.
Adeguandosi alla normativa federale citata, anche la L.N.D. dovrà conformarsi alla disciplina di cui al D. Lgs. 231/01, così come già effettuato dalle Leghe superiori. 

 

È proprio in quest’ottica che le società e associazioni sportive dilettantistiche più virtuose dovrebbero, in proprio, dotarsi di adeguati “Modelli 231”. L’utilità di dotarsi di protocolli specifici di comportamento troverebbe, peraltro, riscontro immediato anche al di fuori dell’Ordinamento sportivo, ad esempio in materia di rapporti con la P.A., posto che un idoneo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo consente di agevolare il dialogo tra società ed Enti pubblici nei vari aspetti gestionali dell’attività sportiva che si interseca con gli interessi di natura pubblicistica (affidamento e gestione strutture pubbliche, licenze edificazione nuovi impianti, ordine pubblico ecc.).

 

Articolo a cura del Vice Presidente di Avvocaticalcio
Avv. Mauro Garau